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da Museum angels

Articolo 9: il Patrimonio Culturale nella Costituzione Italiana

Stanze della memoria

12 Agosto 2026

Topics:
Archeologia, Arte, Memoria, Scienza, Siena, FMStory
Articolo 9: il Patrimonio Culturale nella Costituzione Italiana

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, si celebra la nascita della nostra democrazia: nel 1946, all’indomani della Seconda guerra mondiale e della caduta del fascismo, le cittadine e i cittadini furono chiamati a scegliere la forma di governo, optando per la Repubblica. Da quella scelta nacque la Costituzione, custode dei valori fondanti della nuova Italia, tra cui spicca l’Articolo 9. Inserito tra i principi fondamentali, rappresenta un riferimento imprescindibile per la tutela del patrimonio culturale, storico e artistico.

Per coglierne appieno il significato, va letto in relazione ad altri articoli della Carta e interpretato alla luce della sua evoluzione storica e delle riflessioni giuridiche che ha ispirato.

 

Articolo 9

Questo articolo è spesso ritenuto innovativo e, all’epoca della sua redazione, fu uno dei primi in Europa a sancire a livello costituzionale la tutela dei beni culturali. La sua origine storica può essere ricondotta all’art. 150 della Costituzione di Weimar, ma la sua portata simbolica e giuridica in Italia è ben più ampia, grazie anche al lavoro di figure come Concetto Marchesi e Aldo Moro.

Per cogliere appieno la portata dell’articolo 9, va considerato in relazione con:

  • Articolo 33: sancisce la libertà dell’arte e della scienza, presupposti essenziali per promuovere davvero la cultura;
  • Articolo 34: garantisce il diritto all’istruzione gratuita e obbligatoria, condizione fondamentale per l’accesso alla cultura;
  • Articolo 117: fa esplicito riferimento ai beni culturali come parte del patrimonio storico-artistico nazionale e ne disciplina la competenza concorrente tra Stato e Regioni.

Questa lettura sistemica rafforza la funzione promozionale e protettiva dell’art. 9, evidenziando come la cultura e la tutela del patrimonio siano elementi centrali per la crescita civile e democratica del Paese.

 

La genesi dell’articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.

La genesi dell’articolo 9 della Costituzione non fu semplice: Concetto Marchesi e Aldo Moro, incaricati della sua stesura, ebbero visioni diverse, soprattutto sul ruolo dello Stato nella tutela del paesaggio. Marchesi temeva che le spinte autonomistiche potessero minare la salvaguardia del patrimonio culturale, motivo per cui insistette sull’uso del termine “Repubblica”, inteso in senso ciceroniano come responsabilità collettiva.

Il testo fu arricchito probabilmente anche da Piero Calamandrei, che introdusse l’espressione “sviluppo della cultura” per includere anche ricerca scientifica e tecnica, anticipando temi ancora oggi cruciali. Il concetto di tutela, cardine dell’articolo, si riflette nel Codice dei beni culturali, dove assume forme diverse: individuazione, protezione, conservazione, circolazione.

L’articolo 9 non affida compiti a un singolo organo ma alla Repubblica nel suo insieme, coinvolgendo tutte le istituzioni e i cittadini. La cultura, il paesaggio e la scienza sono strumenti per costruire una società più giusta e consapevole.

Nel 2022 è stato aggiunto l’esplicito riferimento all’ambiente, chiarendo un’interpretazione già riconosciuta negli anni Ottanta dalla Corte Costituzionale: la tutela ambientale rientrava già nell’ambito dell’articolo, grazie a una lettura estensiva del termine “paesaggio”.

 

Patrimonio culturale, bene comune

La questione non si esaurisce qui. L’articolo 9 andrebbe letto anche alla luce dell’articolo 2 della Costituzione, che tutela i diritti inviolabili della persona. Nonostante l’art. 2 sia immodificabile e non contenga riferimenti diretti ai beni culturali, alcuni studiosi ritengono che la disciplina dei beni culturali rientri nel perimetro dei diritti fondamentali, e che quindi sia soggetta a riserva costituzionale.

In questa visione, i beni culturali non sono semplici oggetti da valorizzare economicamente, ma strumenti per il pieno sviluppo della persona umana, protetti dalla Costituzione come beni comuni.

Alcuni individuano, inoltre, il vero punto di riferimento nell’articolo 3, in particolare il secondo comma, noto come “principio di eguaglianza sostanziale”.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese

L’art. 3 della Costituzione stabilisce non solo l’eguaglianza formale di tutti i cittadini, ma anche l’impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano il pieno sviluppo della persona.

La tutela del patrimonio storico-artistico si configura quindi come mezzo per il raggiungimento di quel fine, ovvero l’emancipazione individuale e collettiva. Promuovere la cultura significa creare le condizioni perché ogni cittadina e cittadino possa partecipare attivamente alla vita politica, economica e sociale del Paese.

In questo senso, l’articolo 9 è strumentale all’attuazione dell’art. 3, perché contribuisce a realizzare una società più giusta e inclusiva.

 

 

Le Stanze della Memoria: un percorso civile

La redazione della Costituzione Italiana è profondamente legata alle vicende della prima metà del Novecento, un periodo segnato da dittature, guerre e lotte per la libertà. Questo legame è raccontato con particolare intensità all’interno delle Stanze della Memoria di Siena, un museo civico e didattico inaugurato nel 2007 e allestito nei locali della ex Casermetta della Repubblica Sociale Italiana. Durante l’occupazione nazifascista, questi ambienti furono teatro di interrogatori e torture nei confronti degli antifascisti senesi.

Oggi, le Stanze della Memoria rappresentano un luogo simbolico che ripercorre la storia della città attraverso documenti, fotografie e testimonianze, focalizzandosi sul ventennio fascista, la Resistenza e la Liberazione. Particolare attenzione è rivolta alla divulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana, nata dall’antifascismo, educando le nuove generazioni al valore della memoria e della storia locale.

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